STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA STRADA“
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
E’
costituita l'associazione di volontariato denominata “Associazione
vittime della strada" ai
sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della
solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Articolo 2
L'associazione ha sede attualmente in Roma, via Tonale 6 e
potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in
altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del
Consiglio Direttivo.
La
sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun
modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere
rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà
annualmente.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli
eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme
statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare
specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della
Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione
vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento
della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo 3
La durata
dell'Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4
l’Associazione Vittime della Strada è un'associazione di
volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed
opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
assenza di fine di lucro, democraticità della struttura,
elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non
occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione,
realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui
l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo
spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel
rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno
ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto
della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per
perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si
propone:
di attuare iniziative dirette a limitare l’
incidentalità stradale; nell’ esclusivo perseguimento di
finalità di solidarietà sociale. Ad educare ad una guida
consapevole; ad individuare le cause dei sinistri stradali ed a
ricercare e prospettare soluzioni, anche con la collaborazione
di esperti del settore e/o con Enti, Istituti e/o Associazioni
aventi analoghe finalità, anche con la costituzione di un Centro
Studi e Ricerche; la sensibilizzazione delle Istituzioni, i
mezzi di comunicazione, gli utenti della strada alla sicurezza
stradale, attraverso interventi di varia natura tra cui:
- realizzazione di strumenti informativi ed educativi
finalizzati alla sicurezza stradale, tra cui la creazione di
parchi-scuola con corsi di guida sicura e di primo soccorso
sanitario, convegni, concorsi, dispense, audiovisivi,
elaborazione e pubblicazione statistiche sulla sicurezza dei
veicoli , accessori, strade, incidenti, multe e quant’altro
inerente la sicurezza stradale, su pubblicazioni e/o su siti
internet;
- creazione e divulgazione di spot, vignette, filmati,
manifesti; organizzazione di concorsi, manifestazioni, campagne;
istituzione di riconoscimenti ,borse di studio e premi che
tendano a coinvolgere i giovani, le scuole, le istituzioni, gli
utenti in generale ;
- pubblicazioni periodiche dei risultati statistici riguardanti
l’incidentalità e gli interventi svolti a prevenirla con l’
individuazione, tra l’altro, delle strade e dei tipi di auto o
moto col più alto tasso di incidentalità;
- monitoraggio, tramite un Osservatorio permanente sulla
sicurezza delle strade, dei fattori di rischio tra cui
l’individuazione dei punti critici stradali, prospettando i
possibili interventi , la verifica della messa in sicurezza
delle infrastrutture e dei relativi provvedimenti adottati a
seguito di segnalazioni; rilevazione dei comportamenti degli
utenti della strada ; rilevazione e denuncia della pubblicità
che inviti alla guida veloce, spericolata o eticamente
riprovevole o che induca all’uso dell’alcool o riporti dati
ingannevoli o parziali;
- continua pressione sulle Istituzioni, a tutti i livelli, per
la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti e per
l’approvazione di nuove norme, anche proposte dalla
associazione, che a livello di educazione, prevenzione e
repressione, risultino utili a quei fini;
- divulgazione, anche tramite internet, delle caratteristiche di
sicurezza delle auto, moto, caschi a seguito dei crash-test
con attribuzione di pagelle ed eventuali premi, a tale scopo
potrà utilizzare dati provenienti da strutture pubbliche o
convenzionate con lo Stato o la Comunità Europea;
- istituzione premi e riconoscimenti per l’auto sicura
dell’anno; per l’amministrazione, scuola, associazione,
discoteca, attività di qualsiasi categoria o privato distintosi
, nell’arco dell’anno, per iniziative, opere od interventi
rivolti alla sicurezza stradale;
- supporto tecnico-legale agli associati nelle vertenze per i
risarcimenti a seguito di sinistri stradali;
- supporto medico-psicologico ai famigliari delle vittime della
strada , direttamente o tramite strutture convenzionate o
pubbliche
- sostentamento e recupero di persone che hanno subito incidenti
stradali anche con supporto medico-riabilitativo e psicologico;
-fornitura strumenti didattici , di sicurezza passiva, di
controllo, di soccorso, terapeutici tra cui gli etilometri,
caschi, autovelox, libri, audiovisivi, medicamenti, telelaser,
rilevatori di sostanze stupefacenti, dissuasori velocità,
simulatori incidenti, mezzi di trasporto invalidi e
apparecchiature riabilitative.
L’associazione può, nel rispetto e per l’attuazione
dei fini sociali ed individuali sopra elencati, costituirsi
parte civile nei processi penali ed intervenire nei processi
civili per infortuni stradali riguardanti propri aderenti o
terzi.
L'associazione si avvale di ogni strumento utile al
raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della
collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula
di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre
associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai
propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività
culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione
economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il
migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di
autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività
marginali previste dalla legislazione vigente.
L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di
solidarietà.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti
coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare
per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone
fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto,
mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza
obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo
I
soci, possono essere :
- Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno
firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con
deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato
direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla
loro fattiva opera nel ambiente associativo.
- Soci Operativi
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono
all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando
una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari,
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che
abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore
dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte
effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi
dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in
denaro o in natura.
Articolo 6
Gli
associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e
regolamentari ,nonché le direttive e le deliberazioni che
nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli
organi dell'associazione.
Articolo 7
La
qualità di socio si perde per:
- Decesso;
-
Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su
decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato
versamento della quota sociale annuale.
-
Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in
qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo
l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in
corso.
- Espulsione:
il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa
contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se
possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in
contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano
intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto associativo.
Gli
associati che abbiano, comunque cessato di appartenere
all'associazione non possono richiedere i contributi versati e
non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
I
soci prestano la loro opera gratuitamente in favore
dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo
di lavoro dipendente o autonomo.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le
risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali
l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di
funzionamento dell'associazione saranno costituite:
-dalle
quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
-da
eventuali proventi derivanti da attività associative
(manifestazioni e iniziative);
-da
ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi
dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o
privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
-contributi
di organismi internazionali;
-entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni
economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e
successive modificazioni.
Il
patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni
mobili ed immobili:
- donazioni,
lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati
non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci,
b) il
Consiglio Direttivo;
c) il
collegio dei revisori;
d) i
Probiviri;
e) il
presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento
della carica.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità
degli associati e le sue deliberazione prese in conformità alla
legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
In
particolare l'assemblea ordinaria ha, il compito:
a)
di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal
Consiglio Direttivo;
b)
di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo
dell'associazione;
l'assemblea straordinaria ha il compito di:
a)
deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
b)
deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa.
Articolo 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché
nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese
di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga
richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio
Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La
convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da
persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione
raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno
otto giorni prima della data della riunione o mediante
affissione dell'avviso di convocazione all'albo
dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima
della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica.
Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del
giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima
che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere
convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso
giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con
il versamento della quota sociale. Essi possono farsi
rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è
ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità
delle deleghe.
Articolo 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni
dell'assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza
di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà
degli associati.
In
seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della
maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per
la modificazione del presente statuto o per deliberare lo
scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di
almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti
sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole
del Consiglio Direttivo.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in
sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da
un presidente eletto dall’assemblea.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario
dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona,
nominata dall'assemblea.
I
verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati
dal presidente e dal segretario stesso.
Le
decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che
assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori
redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non
inferiore a tre e non superiore a undici incluso il presidente
che è eletto direttamente dall’assemblea. L'assemblea elegge il
Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero
dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare
le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere
ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al
Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i
provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento
dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale
dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione,
sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire
le quote annuali dovute dai soci.
Il
Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo
svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di
lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 15
Il
Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente,
il tesoriere e il segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un
apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente
statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della
vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione
all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I
membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Se
vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo
provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci
che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria
della votazione.
In
ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono
in carica all'atto della loro nomina.
Se
vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il
presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio
Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se
ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta
scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle
riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il
Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro
ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo
lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta
elettronica e telegramma.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti
all'ordine del giorno.
Articolo 18
Per
la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria
la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La
riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in
caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'
ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per
partecipazione all'associazione.
Le
funzioni di segretario sono svolte dal segretario
dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da
persona designata da chi presiede la riunione.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni
stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal
segretario.
Articolo 19
Al
tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri
contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti
gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
Articolo 20
Il
presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La
prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei
confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio
Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il
Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i
provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del
Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si
obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima
adunanza utile.
Il
presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria
dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì
eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di
delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In
particolare compete al Presidente:
-
predisporre le linee generali del programma delle attività
annuali ed a medio termine dell’associazione;
-.Redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività
dell’associazione;
-
vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
-
determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza,
efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle
opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
-
emanare i regolamenti interni degli organi e strutture
dell’associazione.
Il
presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi,
tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di
funzionamento, gli obiettivi.
Per
i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro
impedimento del presidente lo stesso e’ sostituito dal
vicepresidente.
PROBIVIRI
Articolo 21
L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un
collegio di Probiviri, in numero massimo di tre,che dura in
carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi
la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione
delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Articolo 22
COLLEGIO DEI REVISORI
L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il
Collegio dei Revisori dell’associazione composto da tre membri
effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
Il
collegio dei revisori è nominato dall’assemblea. Il collegio ha
il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo
e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del
consiglio direttivo, e l’operato della associazione per
verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla
normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito
libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai
membro del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà
utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti
loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il
compenso ai membri del collegio dei revisori, solo se non soci,
è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della
legislazione vigente.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 23
Gli
esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con
la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà
essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 24
In
caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà
essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo
approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre
associazioni di, volontariato operanti in identico o analogo
settore.
NORME FINALI
Articolo 25
Per
quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i
principi del codice civile.